Legge n. 108/96
Disposizioni contro l'usura

Art. 1

  1. L’art. 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 644 - (Usura).- Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
    Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
    La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
    Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
    Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
    1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
    2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliarie;
    3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
    4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
    5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
    Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del c. p., per uno dei delitti di cui al presente art., è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
  2. L’art. 644 bis del c. p. è abrogato.

Art. 2

  1. Il Ministero del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli art. 106 e 107 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
    I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione di eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta ufficiale.
  2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministero del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta ufficiale.
  3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato all’erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
  4. Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Art. 3

  1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell’art. 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo art. 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 2 è punito a norma dell’art. 644, primo comma, del c.p. chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643 del c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, da soggetto in difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall’art. 644, primo comma del c.p., procura a soggetto che si trova in difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalita del fatto, risulta sproporzionato rispetto all’opera di mediazione.

Art. 4

  1. Il secondo comma dell’art. 1815 del c.c. è sostituito dal seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Art. 5

  1. Nell’art. 132, comma 1, del decreto legislativo 1/9/93, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

Art. 6

  1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’art. 12-sexies del decreto legge 8/6/92, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/92, n. 356, introdotto dall’art. 2 del decreto legge 20/6/94, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/8/94, n. 501.

Art. 7

  1. Nell’art. 32-quater del c.p., dopo la parola: "640-bis," è inserita la seguente: "644,".

Art. 8

  1. Nella lettera f) del comma 1 dell’art. 266 del c.p.p., dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria,".
  2. Nel comma 1 dell’art. 10 del decreto legge 31/12/91, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/2/92, n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli artt. 629, 648-bis e 648 ter del c.p.," sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter del c.p.,".

Art. 9

  1. Nel comma 1 dell’art. 14 della legge 19/3/90, n. 55, e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell’art. 1 della legge 27/12/56, n. 1423, quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 648-bis o 648-ter del c.p., ovvero quella di contrabbando." sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 1 della legge 27/12/56, n. 1423, quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 644-bis o 648-ter del c.p., ovvero quella di contrabbando.".
  2. All’art. 3-quater della legge 31/5/65, n.575, introdotto dall’art. 24 del decreto legge 8/6/92, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/92, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1, le parole: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del c.p.," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,";
    b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del c.p.," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt.
    416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del c.p.,".

Art. 10

  1. Nel giudizio penale di cui all’art. 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all’art. 15.

Art. 11

  1. Prima dell’art. 645 del c.p. è inserito il seguente:
    "Art. 644-ter - (Prescrizioni del reato di usura). - La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".

Art. 12

  1. Al decreto legge 31/12/91, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/2/92, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. nell’art.1, comma 4, le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1/1/90";
    2. nell’art. 3, comma 3, dopo le parole "dalla data dell’evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l’evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell’art. 1";
    3. nell’art. 4:
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell’ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis";
      2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      "2-bis. L’ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest’ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell’avviamento commerciale";
      3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l’impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovanti che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all’esercizio dell’attività in relazione alla quale si è verificato l’evento lesivo".
  2. All’onere derivante dall’attuazione del presente art. si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione di cui all’art. 5 del citato decreto legge n. 419 del 1991 e successive modificazioni.

Art. 13

  1. Le domande di cui all’art. 3 del decreto legge 31/12/91, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/2/92, n. 172 e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia ispirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa.
  2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1/1/90 e il 2/11/91, il termine fissato dal medesimo art. 3 del citato decreto legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Anche d’ufficio, il comitato previsto dall’art. 5, comma 2, del citato decreto legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini fissati a pena decadenza.
  4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all’esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull’ammontare del danno patrimoniale.

Art. 14

  1. E’ istituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura".
  2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interessi di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del reato di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato, quanto all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato.
  3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un’anticipazione non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l’anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell’indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
  4. L’importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
  5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell’autore del reato.
  6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell’istruttoria operata dal Comitato di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legge 31/12/91, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/2/92, n.172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.
  7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto legge n. 419 del 1991.
  8. I soggetti indagati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false sia in corso procedimento penale, la concessione del muto è sospesa fino all’esito di tale procedimento.
  9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del muto e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
    a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
    b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
    c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
  10. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1/1/96. Le erogazioni di cui al presente art. sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.
  11. Il fondo è alimentato:
    a) a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l’anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell’art. 644, sesto comma, del c.p.;
    c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
  12. E’ comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all’art. 5 della legge 5/8/78, n. 468 e successive modificazioni.
  13. Il governo adotta, ai sensi dell’art. 17 della legge 23/8/78, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

  1. E’ istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997, 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui al comma 4.
  2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai confidi alle seguenti condizioni:
    a) che essi costituiscano speciali fondi anti-usura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei confidi al rilascio della garanzia;
    b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  3. Il Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali anti-usura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
  4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto.
  5. Il Ministero del tesoro, sentiti il Ministero dell’interno ed il Ministero per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni ed associazioni.
  6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
  7. Fatte le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
  8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l’assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, all’istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all’adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
  9. I contributi di cui al presente art. sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
  10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 16

  1. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi.
  2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell’art. 17 della legge 23/8/88, n. 400, sentiti la Banca d’Italia e l’Uffico italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell’attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l’iscrizione e la cancellazione dall’albo, nonché le forme di pubblicità dell’albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
  3. I requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione nell’albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall’art. 109 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385.
  4. Ai soggetti che svolgono l’attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1/9/93, n. 385 e nel decreto legge 3/5/91, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5/7/91, n. 197 e successive modificazioni.
  5. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
  6. La pubblicità a mezzo stampa dell’attività di cui al comma 1 è subordinata all’indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell’iscrizione nell’albo di cui allo stesso comma 1.
  7. Chiunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell’albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
  8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 5, comma 5 della legge 2/1/91, n. 1, e alle imprese assicurative.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell’esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria, è punito con l’arresto fino a due anni ovvero con l’ammenda da quattro a venti milioni di lire.

Art. 17

  1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
  2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi.
  3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre il reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
  4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
  5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
  6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

Art. 18

  1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.