NOVITA’                                                              04/03

 

 

1 – in data 28/02/2003 Pubblicato il D.A. Sicilia  per il consolidamento passivita’ agricole scad 14/4/2003.

 

 ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE



CIRCOLARE 14 febbraio 2003, n. 322.
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 e della legge 13 novembre 2002, n. 258.

Istituti ed enti esercenti l'attività creditizia
Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Ente di sviluppo agricolo
Istituto regionale per il credito alla cooperazione
Federazione regionale agricoltori della Sicilia
Confederazione italiana agricoltori
Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia
Copagri
Associazione generale cooperative italiane della Sicilia
Lega nazionale cooperative e mutue
Unione nazionale cooperative italiane
Confederazione cooperative italiane
Agli ordini professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali
Ai collegi dei periti agrari e degli agrotecnici
All'associazione regionale allevatori

e p.c. 

Alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste 


Alla Corte dei conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002, è stata pubblicata la legge n. 178 dell'8 agosto 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, con la quale all'art. 13 della predetta legge, in particolare, ai commi 4-bis e 4-ter, è stata prevista la concessione di finanziamenti decennali a tasso agevolato per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'esercizio e di miglioramento.
Altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002, è stata pubblicata la legge 13 novembre 2002, n. 256, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, recante: "Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici" il cui art. 5-bis (Interventi a favore delle zone colpite dalla siccità nel triennio 2000-2001-2002) sostituisce il comma 4-ter dell'art. 13 della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Inoltre, con prot. n. 100168 del 20 gennaio 2003, il Ministero per le politiche agricole e forestali ha emanato le modalità di applicazione degli interventi di cui sopra.
1.  Scopo
A causa dell'eccezionale siccità degli ultimi anni che ha danneggiato le produzioni agricole, con gravi riduzioni dei redditi, i produttori hanno incontrato notevoli difficoltà a far fronte non solo alla ricostituzione dei capitali di conduzione, ma anche al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'esercizio e di miglioramento.
Scopo dell'intervento è quindi quello di favorire la ripresa economica e produttiva del comparto agricolo, attraverso un finanziamento agevolato a lungo termine che consentirà di dilazionare l'indebitamento agrario per ricondurlo entro un limite di sopportabilità nell'ambito della redditività aziendale.
2.  Natura dell'intervento
L'intervento si esplica attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato della durata di anni 10, con possibilità di preammortamento, da destinare al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'eser cizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere sino alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (cioè fino all'8 luglio 2002) e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle disponibilità finanziarie riconosciute alla Regione Sicilia e da eventuali norme di cofinanziamento regionale.
3.  Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono individuati dal comma 4-bis dell'art. 13 del decreto legge in oggetto.
Pertanto, possono accedere all'intervento le imprese agricole singole od associate, costituite anche in forma societaria e le cooperative di conduzione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2001.
4.  Condizioni di ammissibilità
I requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti decennali a tasso agevolato sono:
a)  il territorio in cui ricade l'impresa agricola, singola o associata o la cooperativa di conduzione deve esse re stato danneggiato dalla siccità in uno degli anni 2000 -2001-2002, con decreto di declaratoria del Ministro delle politiche agricole e forestali, emesso ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
b)  l'impresa agricola, singola o associata o la cooperativa di conduzione deve aver subito danni da siccità in uno dei predetti anni. Per quest'ultimo requisito l'accertamento del danno presuppone che l'impresa ha acquisito, sulla scorta della relativa istruttoria dell'I.P.A. competente per territorio, il diritto alle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e prescindendo, quindi, da un'effettiva fruizione delle stesse.
5.  Esposizioni oggetto dell'assestamento
Possono essere oggetto di assestamento:
-  le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, poste in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
In concreto, l'ammontare complessivo del finanziamento è costituito dal valore della somma delle rate scadute e non pagate, maggiorate degli interessi a carico dell'impresa, maturati fino alla data del 31 marzo 2003.
Poiché il periodo compreso tra la scadenza delle rate e il perfezionamento del finanziamento decennale non è assistito da alcun concorso nel pagamento degli interessi, salvo le rate interessate dall'art. 4 della legge n. 185/92, si ritiene opportuno che gli istituti creditori, per uniformità di indirizzo, applichino, per detto periodo, il tasso di riferimento del credito agrario per le operazioni a medio termine, vigente al momento della scadenza delle singole rate.
6.  Cumulabilità
I finanziamenti decennali sono cumulabili con gli altri interventi di soccorso del fondo di solidarietà nazionale, ad eccezione delle misure creditizie aventi la medesima finalità.
Infatti, l'art. 3, comma 2, lett. d), della legge n. 185/92, consente l'erogazione dei prestiti quinquennali di esercizio anche per il pagamento delle rate in scadenza entro l'anno in cui si è verificato l'evento, relative ad operazioni di credito poste in essere anteriormente all'evento stesso.
Ne consegue, pertanto, che, per dette rate, l'imprenditore agricolo ha facoltà di optare tra il prestito quinquennale di consolidamento e il finanziamento decennale, sia per danni di avversità verificatesi nel 2002, sia per danni da avversità verificatesi in annate precedenti, in cui l'istruttoria non è stata ancora definita.
Occorre, inoltre, tenere presente che l'art. 4 della legge n. 185/92, consente la proroga fino a 24 mesi delle rate di operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, nell'attesa della conclusione dell'istruttoria per la verifica della concedibilità del prestito agevolato per il pagamento delle rate stesse.
Dette rate già prorogate o in corso di proroga sia per la siccità sia per altre avversità dichiarate eccezionali, su richiesta delle imprese interessate e previa comunicazione all'I.P.A., possono essere conteggiate nell'ammontare del finanziamento decennale, sempre che la scadenza delle proroghe rientri nel periodo 8 luglio 2002-31 marzo 2003, in modo tale che lo stesso ispettorato limiti il concorso nel pagamento degli interessi sino alla data massima del 31 marzo 2003.
Con l'occasione, si fa presente che, per il periodo interessato al concorso della proroga, gli interessi da ammettere al finanziamento sono quelli posti a carico dell'impresa.
7.  Durata
I finanziamenti avranno durata di anni 10 di cui 1 anno massimo di preammortamento.
8. Tassi da applicare nelle operazioni
Ai finanziamenti decennali si applica il tasso agevolato determinato in base alla lett. c), del numero 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 3 dicembre 1985.
9.  Garanzie
Poiché i finanziamenti sono da ricondursi ad operazioni di credito agrario potranno essere assistiti nei limiti ed alle condizioni previste dal fondo interbancario di garanzia.
10.  Procedure
10.1.  Presentazione delle domande
I soggetti interessati alla concessione dei finanziamenti decennali, la cui impresa ha subito danni da siccità negli anni 2000-2001 e per quelli con danni da siccità nell'anno 2002, già dichiarata con decreto ministeriale di declaratoria, emesso alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno presentare la relativa istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente (modello A), a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata direttamente, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda (duplice copia), nonché all'isti tuto o agli istituti di credito prescelti per l'erogazione del finanziamento. L'istanza dovrà contenere obbligatoriamente l'allegato 1. L'istanza, inoltre, dovrà essere inviata per conoscenza anche agl'istituti o enti esercenti l'attività creditizia presso i quali i richiedenti intrattengono esposizioni da consolidare.
Altresì, per i soggetti con danni da siccità nell'anno 2002, le cui imprese ricadono in territori non ancora declarati, l'istanza, secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di declaratoria.
L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante:
-  la titolarità dell'impresa agricola danneggiata, situata in un territorio danneggiato dalla siccità in uno degli anni 2000-2001-2002, con decreto di declaratoria del Ministro delle politiche agricole e forestali, emesso ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
-  di avere fruito in uno degli anni 2000-2001-2002 delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185 o di avere avuto diritto a tali provvidenze, senza averne fruito.
10.2.  Rilascio nulla osta
Il nulla osta o i nulla osta, ricorrendo tutte le condizioni di ammissibilità, verranno emessi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, a seguito di rilascio di certificazione da parte degli istituti di credito, attestante l'importo delle singole operazioni oggetto di consolidamento.
Per uniformità di indirizzo, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura utilizzeranno un modello unico di nulla osta che verrà trasmesso con successiva nota.
11.  Erogazione dei finanziamenti decennali e utilizzo del ricavo
Per l'erogazione dei finanziamenti decennali occorre distinguere il caso in cui l'istituto creditore sia lo stesso prescelto per l'erogazione del mutuo ovvero sia diverso.
Al riguardo, si fa presente che in entrambe le ipotesi l'erogazione non darà luogo a transazione in contanti e, quindi, a materiale esborso di denaro.
Infatti, nel primo caso e cioè nell'ipotesi di coincidenza tra l'istituto creditore e l'istituto mutuante, l'ente creditizio accrediterà la somma mutuata in favore del beneficiario, per utilizzarla in nome e per conto del medesimo per l'estinzione delle operazioni e rate consolidate.
Nel secondo caso, invece, cioè quando l'istituto creditore e quello finanziatore siano diversi, quest'ultimo dovrà provvedere ad accreditare le somme mutuate al beneficiario presso l'istituto creditore affinché vengano utilizzate per estinguere le rate e le operazioni, acquisendo una quietanza liberatoria sia con riferimento alle rate scadute che a quelle scadenti.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia e nel sito internet della Regione Sicilia, con la relativa modulistica.

 

L'Assessore: CASTIGLIONE 

 

 

 

2 -SONO IN CORSO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER IL COMMERCIO TURISMO ARTIGIANATO- DONNE GIOVANI

 

Lo studio e’ a disposizione di chiunque voglia intraprendere una  nuova attivita’ o potenziare la preesistente al fine di potere aiutare nella predisposizione dei progetti.

 

3 -SONO IN CORSO I TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONDONO E CREDITO D’IMPOSTA

 

 

                                  

                                               MESSAGGIO IMPORTANTE

                       

OGGETTO: CONDONI E CREDITO D'IMPOSTA

 

Gentile Cliente,

Con la presente si richiama l'attenzione della s.v. sulle prossime scadenze relative a:

1) presentazione del condono tributario ex legge n.289/2002  con scadenza prevista al 16 aprile 2003;

2) presentazione  a partire dal 1 aprile 2003 dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nel MEZZOGIORNO D'ITALIA per come previsto dalla legge 388/2000 e modificata dall'art.62 della legge n.289/2002.

            Con le modifiche  apportate dalla legge 27/2003 i condoni e le sanatorie contenuti nella legge finanziaria per l’anno 2003 hanno assunto una veste definitiva e costituiscono una notevole  opportunità per i contribuenti che non intendono avere seccature dagli organi accertativi indipendentemente dalla regolarita' della loro posizione fiscale.

In linea generale possono essere condonate e quindi chiuse le annullità che vanno dal 1997 al 2001 ed è possibile utilizzare una o più tra le seguenti sanatorie con costi notevolmente oscillanti fra le diverse ipotesi:

-concordato con autoliquidazione per i redditi di impresa e lavoro autonomo;

-integrativa semplice;

-definizione automatica o condono “tombale”.

La finanziaria 2003 consente anche l’applicazione di una serie di altre definizioni agevolate che  sono:

-sanatoria delle liti potenziali relazioni a processi verbali di constatazione con esito positivo, avvisi di accertamento e inviti al contraddittorio non ancora impugnati o definitivi al 1° gennaio 2003;

-sanatoria delle liti pendenti presso le Commissioni tributarie e presso i giudici ordinari in ogni                                                      grado di giudizio anche a seguito del rinvio;

-rottamazione dei ruoli (cartelle esattoriali) affidati ai concessionari della riscossione entro il 31   dicembre 2000;

-sanatoria degli omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 ottobre 2002;

-regolarizzazione delle scritture contabili per inserire o eliminare valori, primo fra tutti il magazzino;

-regolarizzazione tasse automobilistiche e Il primo termine per presentare le dichiarazioni ed effettuare i versamenti relativamente ai condoni è fissato per il giorno 16 aprile 2003.

Considerata l’ampia gamma di possibilità e costi, appare chiaro come non vi siano regole generali che possano  far considerare a priori una regolarizzazione migliore dell’altra; ogni situazione andrà vagliata attentamente caso per caso (cosa il più delle volte articolata e complessa) in relazione al costo della stessa e ai benefici che si intendono conseguire in termini di copertura del versante tributario, sanzionatorio  e penale e  con influenza immediata anche per i prossimi esercizi.

Nel prossimo futuro sarà pure possibile definire inoltre tutte le imposte e canoni comunali quali per esempio ICI, acqua, spazzatura ecc. in quanto il Comune di Vittoria, ma anche altri comuni, sta predisponendo l'apposito regolamento di recepimento del condono.

Data la rilevanza ed onerosità dell'adempimento, anche di semplice studio, si prega quindi i signori clienti di dare specifico incarico allo studio entro il 25/3 p.v. al fine di potere iniziare l'esame della pratica in tempo utile e con il vs. massimo vantaggio.

Relativamente al cosiddetto "credito d'imposta", i clienti titolari di redditi di impresa che intendono effettuare investimenti anche di media entità, possono ricevere uno specifico contributo sino ad un massimo del 42,50% dell'investimento realizzato e ciò sotto forma di crediti da scontare in tributi e contributi. A tal fine gli interessati sono invitati a  comunicare  entro e non oltre il 25/03/2003 l'importo degli investimenti che intendono realizzare nel prossimo triennio e relativi nell'acquisto di beni strumentali  nuovi    al fine di predisporre la specifica  istanza che darà diritto al contributo e che sarà ammessa solo secondo l'ordine di presentazione che avverra' unicamente in via telamatica.

In caso di sussistenza dei fondi presso il  Ministero delle Finanze all'atto della presetanzione, si verrà ammessi ad un  credito  al 42,50% del costo dei beni acquistati ma al netto delle quote di ammortamento annue dell'impresa, poiche si crede che i fondi a disposizione del Ministero saranno esauriti nella prima giornata di richiesta ( 01/04/2003)  si invitano le S.V. ad essere solerti nelle richieste, dal canto mio resto impegnato ad effettare l'invio delle istanze alle ore 00.01 del 1/4/2003 nell'interesse dei richiedenti.

A tal fine il mio studio e' a disposizione per ogni chiarimento in merito alle istanze di cui ma si invita ad attivarsi immediatamente data l'importanza degli argomenti.

Colgo l'occasione per inviarle i piu' DISTINTI SALUTI

VITTORIA LI' 10/03/2003

                                                                         SALVATORE AUGURALE

 

 

 

4- RINNOVO PASSIVITA’  E CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ IN AGRICOLTURA- LEGGE SENZA PRATICA ATTUAZIONE-

 

LA REGIONE SICILIA CERCA DI AIUTARE LE IMPRESE AGRICOLE SICILIANE.

RINNOVO PASSIVITA’ AGRICOLE E CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ IN AGRICOLTURA SI RIPORTA L’ARTICOLO DI LEGGE.

 

Art.58 DELLA LEGGE REGIONALE N 2 DEL 26/03/2002.
Competitività nel settore agricolo


1.  Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.
2.  I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 128, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
3.  Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano al 30 giugno 2003 le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorchè già prorogati purchè contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


5 CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ IN AGRICOLTURA- NUOVA LEGGE NAZIONALE-

LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate". (GU n. 187 del 10-8-2002) 
ART 13 COMMA ((  4-bis.  Alle  imprese  agricole,  singole  e  associate,  e  alle cooperative   agricole   di   conduzione,   ricadenti  nei  territori
danneggiati  dalla  siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale  con  decreti  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  che  abbiano  subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
procedure  e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
  4-ter.  Alle  imprese  di  cui  al  comma  4-bis  che  nel  periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno
beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b),  c)  e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto
il  nulla-osta  regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono  concessi  finanziamenti  decennali  a  tasso  agevolato, per il
pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e  di  miglioramento,  comprese  quelle  scadute  e  non pagate, gia'
prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.

Per l’attuazione di questa norma vedi circolare al 1 punto del presente avviso.

6- AIUTI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO NUOVI LAVORATORI IN SICILIA

LEGGE 9 agosto 2002, n. 9.
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.

ART 1

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare ai datori di lavoro, che provvedono ad incrementare la propria base occupazionale con nuova occupazione aggiuntiva rispetto alla media dei sei mesi precedenti attraverso assunzioni a tempo indeterminato, un contributo annuale pari a 4.600 euro per quattro anni per ciascuna unità lavorativa finalizzato alla formazione iniziale e continua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è proporzionalmente ridotto nel caso di assunzione a tempo indeterminato ad orario parziale.

7- FATTI LA PRIMA CASA

COOPERATIVA CON FINANZIAMENTO OTTENUTO TI CONSENTE DI AVERE UN MUTUO A TASSO AGEVOLATO, 1,6 % FISSO PER VENT’ANNI, PER LA PRIMA CASA IN COOPERATIVA. NON SI RICHIEDONO ALTRE GARANZIE OLTRE LA CASA ACQUISTATA.

RIVOLGERSI ALLO STUDIO



 

 

 

8- Terremotati siciliani

 

IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E CONTRIBUTI SOSPESI A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL 1990 POTRA’ RIPRENDERE A FINE ANNO 
COSI’  è STABILITO DALLA LEGGE N 178/02  
 
  "1.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
          21 dicembre   1990,  n.  2057,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  299  del  24 dicembre  1990, destinatari dei
          provvedimenti  agevolativi  in  materia di versamento delle
          somme  dovute  a  titolo  di  tributi e contributi, possono
          regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992,  versando  l'ammontare  dovuto  per  ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti  a  titolo  di  capitale ed interessi, entro il 15
          dicembre 2002.".
((  7-bis.DEL DL 138/2002-  All'articolo  138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  le  parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".

Per le sole imposte vedi pure il comma 17 dell’art 9 della legge 289/2002.

 

 

9 ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO.

 

 

 LA LEGGE  RICONOSCE IL VALORE SOCIALE DEL LAVORO PRESTATO NELL'AMBITO FAMILIARE. DAL 2001 SONO OBBLIGATI AD ASSICURARSI ALL'INAIL TUTTI COLORO, IN ETA' COMPRESA TRA 18 E I 65 ANNI, CHE SVOLGANO IN VIA NON OCCASIONALE, GRATUITAMENTE E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, LAVORO FINALIZZATO ALLE CURE DELLA FAMIGLIA E DELL'AMBIENTE DOMESTICO. SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE COLORO CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITA' CHE COMPORTANO L'ISCRIZIONE PRESSO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA SOCIALE (AD ESEMPIO ISCRIZIONE ALL'INPS QUALE DIPENDENTE O ARTIGIANO O COLT DIRETTO). IL PREMIO ASSICURATIVO ANNUO OBBLIGATORIO E' DI € 12,91  ED E' DEDUCIBILE DALL'IRPEF.

ATTENZIONE

IL PREMIO E' A CARICO DELLO STATO SE L'ASSICURATO HA UN REDDITO CHE NON SUPERA I 9 MILIONI ANNUI E APPARTIENE AD UN NUCLEO FAMILIARE IL CUI REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA I 18 MILIONI.

PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO OCCORRERA' EFFETTUARE LA PREISCRIZIONE PRESSO L'INAIL CHE SUCCESSIVAMENTE INVIERA' DIRETTAMENTE A CASA IL BOLLETTINO DI VERSAMENTO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI. GLI ASSICURATI AVRANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI UNA RENDITA MENSILE PROPORZIONALE ALL'ENTITA' DELL'INVALIDITA' SUBITA (ESENTE DA ONERI FISCALI, PER I CASI DI INFORTUNIO AVVENUTI IN ITALIA NELL'AMBITO DOMESTICO DAI QUALI SIA DERIVATA UNA INABILITA' PERMANENTE PARI O SUPERIORE AL 33%).

 

PER I PRIMI 5 ANNI, NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO, L'INAIL NON APPLICHERA' SANZIONI 

                §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

 

 

 

VETRINA

LO STUDIO METTE DISPOSIZIONE QUESTA PARTE DEL SITO A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI AL FINE DI AGEVOLARE I LORO AFFARI.

LO STUDIO NON SI OCCUPA DI MEDIAZIONI.

GLI INTERESSATI POTRANNO CONTATTARE LO STUDIO CHE FORNIRA’ INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE.

 

 

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