1 – in data 28/02/2003 Pubblicato il D.A.
Sicilia per il consolidamento
passivita’ agricole scad 14/4/2003.
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ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
CIRCOLARE 14 febbraio 2003, n. 322.
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della legge 8 agosto
2002, n. 178 e della legge 13 novembre 2002, n. 258.
Istituti ed enti esercenti l'attività creditizia
Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Ente di sviluppo agricolo
Istituto regionale per il credito alla cooperazione
Federazione regionale agricoltori della Sicilia
Confederazione italiana agricoltori
Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia
Copagri
Associazione generale cooperative italiane della Sicilia
Lega nazionale cooperative e mutue
Unione nazionale cooperative italiane
Confederazione cooperative italiane
Agli ordini professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali
Ai collegi dei periti agrari e degli agrotecnici
All'associazione regionale allevatori
e p.c. |
Alla ragioneria centrale dell'Assessorato
dell'agricoltura e delle foreste |
Alla Corte dei conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002,
è stata pubblicata la legge n. 178 dell'8 agosto 2002, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, con la quale all'art.
13 della predetta legge, in particolare, ai commi 4-bis e 4-ter, è stata
prevista la concessione di finanziamenti decennali a tasso agevolato per il
pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'esercizio e di
miglioramento.
Altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del
15 novembre 2002, è stata pubblicata la legge 13 novembre 2002, n. 256, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200,
recante: "Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da
eccezionali eventi atmosferici" il cui art. 5-bis (Interventi a favore
delle zone colpite dalla siccità nel triennio 2000-2001-2002) sostituisce il
comma 4-ter dell'art. 13 della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Inoltre, con prot. n. 100168 del 20 gennaio 2003, il Ministero per le politiche
agricole e forestali ha emanato le modalità di applicazione degli interventi di
cui sopra.
1. Scopo
A causa dell'eccezionale siccità degli ultimi anni che ha danneggiato le
produzioni agricole, con gravi riduzioni dei redditi, i produttori hanno
incontrato notevoli difficoltà a far fronte non solo alla ricostituzione dei
capitali di conduzione, ma anche al pagamento delle rate delle operazioni di
credito agrario d'esercizio e di miglioramento.
Scopo dell'intervento è quindi quello di favorire la ripresa economica e
produttiva del comparto agricolo, attraverso un finanziamento agevolato a lungo
termine che consentirà di dilazionare l'indebitamento agrario per ricondurlo
entro un limite di sopportabilità nell'ambito della redditività aziendale.
2. Natura
dell'intervento
L'intervento si esplica attraverso la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato della durata di anni 10, con possibilità di preammortamento, da
destinare al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'eser
cizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o
in corso di proroga, poste in essere sino alla data di entrata in vigore del
decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (cioè fino all'8 luglio 2002) e con
scadenza entro il 31 marzo 2003.
Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle
disponibilità finanziarie riconosciute alla Regione Sicilia e da eventuali
norme di cofinanziamento regionale.
3. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono individuati dal comma 4-bis dell'art. 13 del
decreto legge in oggetto.
Pertanto, possono accedere all'intervento le imprese agricole singole od
associate, costituite anche in forma societaria e le cooperative di conduzione,
secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
137 del 15 giugno 2001.
4. Condizioni di ammissibilità
I requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti decennali a tasso
agevolato sono:
a) il territorio in cui ricade l'impresa agricola, singola o
associata o la cooperativa di conduzione deve esse re stato danneggiato dalla
siccità in uno degli anni 2000 -2001-2002, con decreto di declaratoria del
Ministro delle politiche agricole e forestali, emesso ai sensi dell'art. 2
della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
b) l'impresa agricola, singola o associata o la cooperativa di
conduzione deve aver subito danni da siccità in uno dei predetti anni. Per
quest'ultimo requisito l'accertamento del danno presuppone che l'impresa ha
acquisito, sulla scorta della relativa istruttoria dell'I.P.A. competente per
territorio, il diritto alle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e
prescindendo, quindi, da un'effettiva fruizione delle stesse.
5. Esposizioni oggetto dell'assestamento
Possono essere oggetto di assestamento:
- le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento, poste in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge
8 luglio 2002, n. 138 e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
In concreto, l'ammontare complessivo del finanziamento è costituito dal valore
della somma delle rate scadute e non pagate, maggiorate degli interessi a
carico dell'impresa, maturati fino alla data del 31 marzo 2003.
Poiché il periodo compreso tra la scadenza delle rate e il perfezionamento del
finanziamento decennale non è assistito da alcun concorso nel pagamento degli
interessi, salvo le rate interessate dall'art. 4 della legge n. 185/92, si
ritiene opportuno che gli istituti creditori, per uniformità di indirizzo,
applichino, per detto periodo, il tasso di riferimento del credito agrario per
le operazioni a medio termine, vigente al momento della scadenza delle singole
rate.
6. Cumulabilità
I finanziamenti decennali sono cumulabili con gli altri interventi di soccorso
del fondo di solidarietà nazionale, ad eccezione delle misure creditizie aventi
la medesima finalità.
Infatti, l'art. 3, comma 2, lett. d), della legge n. 185/92, consente
l'erogazione dei prestiti quinquennali di esercizio anche per il pagamento
delle rate in scadenza entro l'anno in cui si è verificato l'evento, relative
ad operazioni di credito poste in essere anteriormente all'evento stesso.
Ne consegue, pertanto, che, per dette rate, l'imprenditore agricolo ha facoltà
di optare tra il prestito quinquennale di consolidamento e il finanziamento
decennale, sia per danni di avversità verificatesi nel 2002, sia per danni da
avversità verificatesi in annate precedenti, in cui l'istruttoria non è stata
ancora definita.
Occorre, inoltre, tenere presente che l'art. 4 della legge n. 185/92, consente
la proroga fino a 24 mesi delle rate di operazioni di credito agrario in
scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, nell'attesa della
conclusione dell'istruttoria per la verifica della concedibilità del prestito
agevolato per il pagamento delle rate stesse.
Dette rate già prorogate o in corso di proroga sia per la siccità sia per altre
avversità dichiarate eccezionali, su richiesta delle imprese interessate e
previa comunicazione all'I.P.A., possono essere conteggiate nell'ammontare del
finanziamento decennale, sempre che la scadenza delle proroghe rientri nel
periodo 8 luglio 2002-31 marzo 2003, in modo tale che lo stesso ispettorato
limiti il concorso nel pagamento degli interessi sino alla data massima del 31
marzo 2003.
Con l'occasione, si fa presente che, per il periodo interessato al concorso
della proroga, gli interessi da ammettere al finanziamento sono quelli posti a
carico dell'impresa.
7. Durata
I finanziamenti avranno durata di anni 10 di cui 1 anno massimo di
preammortamento.
8. Tassi da applicare nelle operazioni
Ai finanziamenti decennali si applica il tasso agevolato determinato in base
alla lett. c), del numero 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 284 del 3 dicembre 1985.
9. Garanzie
Poiché i finanziamenti sono da ricondursi ad operazioni di credito agrario
potranno essere assistiti nei limiti ed alle condizioni previste dal fondo
interbancario di garanzia.
10. Procedure
10.1. Presentazione delle domande
I soggetti interessati alla concessione dei finanziamenti decennali, la cui
impresa ha subito danni da siccità negli anni 2000-2001 e per quelli con danni
da siccità nell'anno 2002, già dichiarata con decreto ministeriale di
declaratoria, emesso alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, dovranno presentare la relativa istanza,
compilata secondo il modello allegato alla presente (modello A), a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata direttamente, entro 45
giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, all'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda
(duplice copia), nonché all'isti tuto o agli istituti di credito prescelti per
l'erogazione del finanziamento. L'istanza dovrà contenere obbligatoriamente l'allegato
1. L'istanza, inoltre, dovrà essere inviata per conoscenza anche agl'istituti o
enti esercenti l'attività creditizia presso i quali i richiedenti intrattengono
esposizioni da consolidare.
Altresì, per i soggetti con danni da siccità nell'anno 2002, le cui imprese
ricadono in territori non ancora declarati, l'istanza, secondo le modalità di
cui sopra, dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali di declaratoria.
L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante:
- la titolarità dell'impresa agricola danneggiata, situata in un
territorio danneggiato dalla siccità in uno degli anni 2000-2001-2002, con
decreto di declaratoria del Ministro delle politiche agricole e forestali,
emesso ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- di avere fruito in uno degli anni 2000-2001-2002 delle provvidenze
della legge 14 febbraio 1992, n. 185 o di avere avuto diritto a tali
provvidenze, senza averne fruito.
10.2. Rilascio nulla osta
Il nulla osta o i nulla osta, ricorrendo tutte le condizioni di ammissibilità,
verranno emessi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per
territorio, a seguito di rilascio di certificazione da parte degli istituti di
credito, attestante l'importo delle singole operazioni oggetto di
consolidamento.
Per uniformità di indirizzo, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
utilizzeranno un modello unico di nulla osta che verrà trasmesso con successiva
nota.
11. Erogazione dei finanziamenti decennali e utilizzo del ricavo
Per l'erogazione dei finanziamenti decennali occorre distinguere il caso in cui
l'istituto creditore sia lo stesso prescelto per l'erogazione del mutuo ovvero
sia diverso.
Al riguardo, si fa presente che in entrambe le ipotesi l'erogazione non darà
luogo a transazione in contanti e, quindi, a materiale esborso di denaro.
Infatti, nel primo caso e cioè nell'ipotesi di coincidenza tra l'istituto
creditore e l'istituto mutuante, l'ente creditizio accrediterà la somma mutuata
in favore del beneficiario, per utilizzarla in nome e per conto del medesimo
per l'estinzione delle operazioni e rate consolidate.
Nel secondo caso, invece, cioè quando l'istituto creditore e quello
finanziatore siano diversi, quest'ultimo dovrà provvedere ad accreditare le
somme mutuate al beneficiario presso l'istituto creditore affinché vengano
utilizzate per estinguere le rate e le operazioni, acquisendo una quietanza
liberatoria sia con riferimento alle rate scadute che a quelle scadenti.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia e nel sito internet della Regione Sicilia, con la relativa
modulistica.
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L'Assessore: CASTIGLIONE |
2 -SONO IN CORSO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI PER IL COMMERCIO TURISMO ARTIGIANATO- DONNE GIOVANI
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Lo studio e’ a disposizione di
chiunque voglia intraprendere una nuova
attivita’ o potenziare la preesistente al fine di potere aiutare nella
predisposizione dei progetti.
3 -SONO IN CORSO I TERMINI DI PRESENTAZIONE
ISTANZE DI CONDONO E CREDITO D’IMPOSTA
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MESSAGGIO IMPORTANTE
OGGETTO: CONDONI E CREDITO D'IMPOSTA
Gentile Cliente,
Con la presente si richiama l'attenzione della s.v. sulle prossime scadenze relative a:
1) presentazione del condono tributario ex legge n.289/2002 con scadenza prevista al 16 aprile 2003;
2) presentazione a partire dal 1 aprile 2003 dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nel MEZZOGIORNO D'ITALIA per come previsto dalla legge 388/2000 e modificata dall'art.62 della legge n.289/2002.
Con le modifiche apportate dalla legge 27/2003 i condoni e le sanatorie contenuti nella legge finanziaria per l’anno 2003 hanno assunto una veste definitiva e costituiscono una notevole opportunità per i contribuenti che non intendono avere seccature dagli organi accertativi indipendentemente dalla regolarita' della loro posizione fiscale.
In linea generale possono essere condonate e quindi chiuse le annullità che vanno dal 1997 al 2001 ed è possibile utilizzare una o più tra le seguenti sanatorie con costi notevolmente oscillanti fra le diverse ipotesi:
-concordato con autoliquidazione per i redditi di impresa e lavoro autonomo;
-integrativa semplice;
-definizione automatica o condono “tombale”.
La finanziaria 2003 consente anche l’applicazione di una serie di altre definizioni agevolate che sono:
-sanatoria delle liti potenziali relazioni a processi verbali di constatazione con esito positivo, avvisi di accertamento e inviti al contraddittorio non ancora impugnati o definitivi al 1° gennaio 2003;
-sanatoria delle liti pendenti presso le Commissioni tributarie e presso i giudici ordinari in ogni grado di giudizio anche a seguito del rinvio;
-rottamazione dei ruoli (cartelle esattoriali) affidati ai concessionari della riscossione entro il 31 dicembre 2000;
-sanatoria degli omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 ottobre 2002;
-regolarizzazione delle scritture contabili per inserire o eliminare valori, primo fra tutti il magazzino;
-regolarizzazione tasse automobilistiche e Il primo termine per presentare le dichiarazioni ed effettuare i versamenti relativamente ai condoni è fissato per il giorno 16 aprile 2003.
Considerata l’ampia gamma di possibilità e costi, appare chiaro come non vi siano regole generali che possano far considerare a priori una regolarizzazione migliore dell’altra; ogni situazione andrà vagliata attentamente caso per caso (cosa il più delle volte articolata e complessa) in relazione al costo della stessa e ai benefici che si intendono conseguire in termini di copertura del versante tributario, sanzionatorio e penale e con influenza immediata anche per i prossimi esercizi.
Nel prossimo futuro sarà pure possibile definire inoltre tutte le imposte e canoni comunali quali per esempio ICI, acqua, spazzatura ecc. in quanto il Comune di Vittoria, ma anche altri comuni, sta predisponendo l'apposito regolamento di recepimento del condono.
Data la rilevanza ed onerosità dell'adempimento, anche di semplice studio, si prega quindi i signori clienti di dare specifico incarico allo studio entro il 25/3 p.v. al fine di potere iniziare l'esame della pratica in tempo utile e con il vs. massimo vantaggio.
Relativamente al cosiddetto "credito d'imposta", i clienti titolari di redditi di impresa che intendono effettuare investimenti anche di media entità, possono ricevere uno specifico contributo sino ad un massimo del 42,50% dell'investimento realizzato e ciò sotto forma di crediti da scontare in tributi e contributi. A tal fine gli interessati sono invitati a comunicare entro e non oltre il 25/03/2003 l'importo degli investimenti che intendono realizzare nel prossimo triennio e relativi nell'acquisto di beni strumentali nuovi al fine di predisporre la specifica istanza che darà diritto al contributo e che sarà ammessa solo secondo l'ordine di presentazione che avverra' unicamente in via telamatica.
In caso di sussistenza dei fondi presso il Ministero delle Finanze all'atto della presetanzione, si verrà ammessi ad un credito al 42,50% del costo dei beni acquistati ma al netto delle quote di ammortamento annue dell'impresa, poiche si crede che i fondi a disposizione del Ministero saranno esauriti nella prima giornata di richiesta ( 01/04/2003) si invitano le S.V. ad essere solerti nelle richieste, dal canto mio resto impegnato ad effettare l'invio delle istanze alle ore 00.01 del 1/4/2003 nell'interesse dei richiedenti.
A tal fine il mio studio e' a disposizione per ogni chiarimento in merito alle istanze di cui ma si invita ad attivarsi immediatamente data l'importanza degli argomenti.
Colgo l'occasione per inviarle i piu' DISTINTI SALUTI
VITTORIA LI' 10/03/2003
SALVATORE AUGURALE
4- RINNOVO PASSIVITA’ E CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ IN AGRICOLTURA- LEGGE SENZA PRATICA
ATTUAZIONE-
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LA REGIONE SICILIA CERCA DI AIUTARE LE IMPRESE AGRICOLE SICILIANE.
RINNOVO PASSIVITA’ AGRICOLE E CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ IN AGRICOLTURA SI RIPORTA L’ARTICOLO DI LEGGE.
Art.58 DELLA LEGGE REGIONALE N 2
DEL 26/03/2002.
Competitività nel settore agricolo
1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del
comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate,
costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di
prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed
associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli
enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione
di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da
destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi
contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di
esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di
dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.
2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche
regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente
al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere
riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e
con le modalità previste dall'articolo 128, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività
creditizia prorogano al 30 giugno 2003 le passività di carattere agricolo, nonché
i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed
animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002,
ancorchè già prorogati purchè contratte anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5 CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ IN AGRICOLTURA- NUOVA
LEGGE NAZIONALE-
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LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate". (GU n. 187 del 10-8-2002)
ART 13 COMMA (( 4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori
danneggiati dalla siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno
beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto
il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il
pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia'
prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
Per l’attuazione di questa norma vedi circolare al 1 punto
del presente avviso.
6- AIUTI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO NUOVI
LAVORATORI IN SICILIA
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LEGGE
9 agosto 2002, n. 9.
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.
ART 1
1.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare ai datori di lavoro, che
provvedono ad incrementare la propria base occupazionale con nuova occupazione
aggiuntiva rispetto alla media dei sei mesi precedenti attraverso assunzioni a
tempo indeterminato, un
contributo annuale pari a 4.600 euro per quattro anni per ciascuna unità
lavorativa finalizzato alla formazione iniziale e continua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è proporzionalmente ridotto nel caso di
assunzione a tempo indeterminato ad orario parziale.
7- FATTI LA PRIMA CASA |
COOPERATIVA CON FINANZIAMENTO
OTTENUTO TI CONSENTE DI AVERE UN MUTUO A TASSO AGEVOLATO, 1,6 % FISSO PER
VENT’ANNI, PER LA PRIMA CASA IN COOPERATIVA. NON SI RICHIEDONO ALTRE GARANZIE
OLTRE LA CASA ACQUISTATA.
RIVOLGERSI ALLO STUDIO
8- Terremotati siciliani
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IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E CONTRIBUTI SOSPESI A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL 1990 POTRA’ RIPRENDERE A FINE ANNO
COSI’ è STABILITO DALLA LEGGE N 178/02
"1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15
dicembre 2002.".
(( 7-bis.DEL DL 138/2002- All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".
Per le sole imposte vedi pure il comma 17 dell’art 9 della legge 289/2002.
9 ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO. |
LA LEGGE RICONOSCE IL
VALORE SOCIALE DEL LAVORO PRESTATO NELL'AMBITO FAMILIARE. DAL 2001 SONO
OBBLIGATI AD ASSICURARSI ALL'INAIL TUTTI COLORO, IN ETA' COMPRESA TRA 18 E I 65
ANNI, CHE SVOLGANO IN VIA NON OCCASIONALE, GRATUITAMENTE E SENZA VINCOLO DI
SUBORDINAZIONE, LAVORO FINALIZZATO ALLE CURE DELLA FAMIGLIA E DELL'AMBIENTE
DOMESTICO. SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE COLORO CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITA'
CHE COMPORTANO L'ISCRIZIONE PRESSO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA SOCIALE (AD
ESEMPIO ISCRIZIONE ALL'INPS QUALE DIPENDENTE O ARTIGIANO O COLT DIRETTO). IL
PREMIO ASSICURATIVO ANNUO OBBLIGATORIO E' DI € 12,91 ED E' DEDUCIBILE DALL'IRPEF.
ATTENZIONE
IL PREMIO E' A CARICO
DELLO STATO SE L'ASSICURATO HA UN REDDITO CHE NON SUPERA I 9 MILIONI ANNUI E
APPARTIENE AD UN NUCLEO FAMILIARE IL CUI REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA I 18
MILIONI.
PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO OCCORRERA'
EFFETTUARE LA PREISCRIZIONE PRESSO L'INAIL CHE SUCCESSIVAMENTE INVIERA'
DIRETTAMENTE A CASA IL BOLLETTINO DI VERSAMENTO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI. GLI
ASSICURATI AVRANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI UNA RENDITA MENSILE PROPORZIONALE
ALL'ENTITA' DELL'INVALIDITA' SUBITA (ESENTE DA ONERI FISCALI, PER I CASI DI
INFORTUNIO AVVENUTI IN ITALIA NELL'AMBITO DOMESTICO DAI QUALI SIA DERIVATA UNA
INABILITA' PERMANENTE PARI O SUPERIORE AL 33%).
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LO STUDIO METTE DISPOSIZIONE
QUESTA PARTE DEL SITO A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI AL FINE DI AGEVOLARE I LORO
AFFARI.
LO STUDIO NON SI OCCUPA DI
MEDIAZIONI.
GLI INTERESSATI POTRANNO CONTATTARE LO STUDIO CHE FORNIRA’ INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE.
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1 VENDESI AZIENDA AGRICOLA DI HA 7 AD
AGRUMETO CON FABBRICATO ED ACQUA
CDA GASPANELLA- VITTORIA
PREZZO INTERESSANTE
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2 VENDESI AZIENDA
AGRICOLA DI HA 4 AD UVA ITALIA TENDONE
CON GARAGE CDA POZZILLI ACATE
PREZZO INTERESSANTE
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3 VENDESI O PERMUTASI
LOTTO EDIFICABILE DI MQ 700 CIRCA
ZONA FORCONE.
4 VENDESI APPARTAMENTI IN VITTORIA VIA ROMA 13 DI MQ 180
CIRCA, PRESSO VIA XX SETTEMBRE
PREZZO
INTERESSANTE.
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